STUDIO ANSALDI S.R.L.
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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 4 agosto 2020
OGGETTO: Gestione delle certificazioni di malattia e quarantena – procedure INPS.
Spettabile Azienda,
il decreto Cura Italia ha previsto che la quarantena sia considerata come un periodo di malattia del lavoratore, con tutte le conseguenti coperture anche contributive, e che il periodo non rilevi ai fini del periodo di comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto).
In attesa di ulteriori e più complete istruzioni, l’Inps ha emanato, con messaggio n. 2584/2020, i primi chiarimenti operativi per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità, come previsto dall’articolo 26, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020.
Quarantena
Il periodo al quale occorre fare riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria. L’Istituto precisa che nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Tale tutela si applica anche ai casi di quarantena, come sopra individuata. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Nulla è, invece, innovato, come sopra già evidenziato, per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal Legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).
Certificazione sanitaria
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei 2 giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o Pec). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
In caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, L. 104/1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità, qualora non vi siano familiari a carico, e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno.
È importante sottolineare che il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando, altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Malattia per Covid-19
In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (17 marzo 2020) sono validi, i certificati medici prodotti anche in assenza del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del Decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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